Uno dei principali quesiti che viene posto allo studio legale Setti & Associati è di natura tributaria e concerne il comportamento da tenere quando si riceve una cartella di pagamento.
La richiesta di pagamento contenuta nella cartella, o nell’avviso di pagamento, può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente all’agente addetto alla riscossione.
In caso di mancata risposta del Fisco o dell’INPS, nel termine di 220 giorni dalla lettera di contestazione del contribuente, il debito viene annullato. Tra le sentenze più recenti segnalo la sentenza n.1539/18 della Corte di Appello di Lecce divenuta definitiva in quanto non impugnata.
Nel caso in questione un contribuente riceveva dall’Inps una richiesta di versamento di oneri previdenziali per € 40.000,00 da Equitalia. Il contribuente, quindi, contestava le pretese del l’Inps con una istanza che, tuttavia, non riceveva alcuna risposta.
In un primo momento il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso ritenendo non applicabile l’art.1, comma 540, della legge n.228/2012 il quale prevede che in caso di mancata risposta da parte dell’ente creditore entro 220 giorni, le partite vengono annullate di diritto.
Successivamente la Corte d’Appello di Lecce ha riformato la sentenza affermando che la sola mancata risposta al contribuente, entro i termini previsti dalla legge, comporta l’annullamento del debito.
Per Studio Legale Setti & Associati
Avvocato Sergio Paolo Setti