Situazione precedente al 25 Marzo 2020: nel primo decreto, datato 10 marzo 2020 la sanzione prevista per
chi usciva di casa senza reali motivi di necessità o teneva aperta una attività
era una multa da 206 euro con rischio di arresto e reclusione per un massimo di
tre mesi.
Le misure si applicavano quindi se non si rispettavano i
provvedimenti delle autorità, come sancito dall’articolo 650 del codice penale,
in riferimento a norme imposte “per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico o d’igiene”. Inoltre era prevista la
reclusione fino a 2 anni per chi usciva di casa senza un valido motivo
autocertificato. In quel caso, il reato contestato era di falsità ideologica
commessa da privato in atto pubblico come prevede l’articolo 483 del codice
penale. Ulteriormente, era prevista la reclusione fino a 5 anni per coloro che
pur sapendo o sospettando di essere positivi al Covid-19 continuavano ad uscire
di casa, configurando quindi un delitto colposo contro la salute pubblica (Art.
452 del codice penale che stabilisce che chiunque provoca un’epidemia
diffondendo germi patogeni, sarà punito con la reclusione da uno a cinque
anni).Insomma, chi si spostava senza un valido motivo correva il rischio di
vedere macchiata la propria fedina penale, con tanto di processo che ne sarebbe
conseguito. Con il passare del tempo, i vari DPCM (Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri) hanno stretto le maglie, finendo col prevedere essi
stessi la possibilità di perseguire i cittadini sottoposti alla quarantena
obbligatoria per i delitti di epidemia (art. 438 c.p.) o di epidemia colposa
(art. 452 c.p.). Il predetto approccio, tuttavia, presentava diverse criticità
in quanto favoriva il continuo stratificarsi di procedimenti penali, i quali
avrebbero inesorabilmente finito per “intasare” le varie procure già al
collasso, senza di fatto costituire un valido ed immediato deterrente.
Per questo motivo, dopo il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, la disciplina sanzionatoria si è evoluta, cambiando radicalmente approccio e facendo leva, questa volta, non più sulla disciplina penalistica, bensì sulla concreta ed immediata afflittività economica delle sanzioni amministrative. Il nuovo testo infatti sancisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro irrogata dal Prefetto e non con la pena prevista dall’art. 650 c.p..
Sul piano pratico, dunque, le conseguenze sono assai diverse dalla precedente disciplina.
Se prima, infatti, chi violava le norme pagava di meno, o meglio, non pagava attendendo l’esito del processo, pur vedendosi macchiata la propria fedina penale, oggi il nuovo sistema esclude ogni conseguenza sul piano penalistico, prevedendo una multa salata e, di immediata riscossione.
Il D.L., quindi, mantiene la repressione penale soltanto nel caso in cui in cui si configuri il summenzionato grave reato di epidemia colposa mediante la violazione della misura del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per chi sia sottoposto a quarantena essendo risultato positivo al Covid-19 punendo i trasgressori con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 500 a 5000 euro (art. 260 R.D. 1265/1934), per il resto delle condotte viene quindi operata una significativa depenalizzazione.
Occorre poi, infine ricordare che rientrando fra i servizi essenziali, lo studio legale Setti & Associati resta a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Per Studio Legale Setti & Associati
Avvocato Sergio Paolo Setti
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Avvocato
Silvia Cocchi