Nella nostra società si vive più a lungo, ciò comporta che famiglie ed istituzioni si trovino a dover affrontare nuove necessità legate alle esigenze di vita delle persone anziane e talvolta sole. La longevità, l’incertezza del futuro, gli impedimenti fisici e/o psichici dell’età avanzata fanno sorgere l’esigenza di trovare strumenti giuridici che assicurino una vecchiaia sempre più serena e dignitosa.
Uno di questi strumenti è proprio il contratto di vitalizio alimentare (o contratto di mantenimento) che, nonostante sia poco diffuso, permette di cedere la proprietà di un immobile (o soltanto la nuda proprietà di un immobile lasciando in capo all’ anziano, cedente, l’usufrutto vitalizio) in cambio non di denaro, ma bensì, di uno specifico obbligo di cura e assistenza a carico del soggetto che andrà a beneficiare della cessione.
Il predetto contratto risulta poi essere lo strumento più idoneo per premiare colui che si sia prodigato per assistere l’anziano, sia esso un parente lontano, un amico, o un vicino poiché, a differenza della donazione, il bene ceduto NON rientrerà nell’asse ereditario dell’anziano, scongiurando quindi il rischio di subire azioni da parte degli eredi legittimi o testamentari.
Come funziona e quali sono le caratteristiche del contratto?
il contratto è atipico, poiché non viene espressamente disciplinato dal codice civile. Per questo motivo occorre rivolgersi ad un professionista che rediga l’atto in modo specifico ed estremamente puntuale, elencando espressamente in cosa materialmente consista l’obbligo di cura che si assume il beneficiario.
L’assistenza può infatti essere sia di carattere materiale (cibo, alloggio, spese mediche, accompagnamento presso ospedali, cura domiciliare, commissioni giornaliere ecc…) che morale (compagnia, visite quotidiane ecc…).
Caratteristica essenziale del contratto è in ogni caso l’aleatorietà, ossia il rischio al quale ciascuna parte si sottopone al momento della conclusione del contratto poiché risulta, per entrambe le parti, essere incerto e sconosciuto l’eventuale svantaggio o vantaggio che ne deriverà. Il vitalizio è collegato alla durata della vita del cedente nonché alla mutevolezza delle prestazioni che potranno essere più o meno onerose in base alla condizione di salute dell’assistito stesso.
Ne consegue che il cedente, al momento della conclusione del contratto non deve avere una breve aspettativa di vita, o perché estremamente anziano, o perché affetto da una grave malattia, anche terminale. Occorre che non ci sia una originaria sproporzione tra il valore del bene ceduto e le prestazioni alle quali il beneficiario si obbliga (Cass. Civ., sez. II, n. 15904 del 29 luglio 2016).
Qualora il beneficiario vitaliziante non rispetti gli impegni presi, il rimedio sarà la risoluzione del contratto per inadempimento.
Lo studio legale Setti & Associati è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Avvocato Paolo Setti
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