Brevi cenni sul testamento biologico

Il testamento biologico, o biotestamento, è un documento che consente di specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere se ci si dovesse trovare nell’impossibilità di esprimere in coscienza il c.d. consenso informato, ovvero se non si fosse in grado di manifestare con lucidità le proprie intenzioni circa i trattamenti cui ci si dovrebbe sottoporre. In Italia, è possibile effettuare un testamento biologico  solo dal dicembre 2017, con la legge n. 219, che ha disciplinato le  disposizioni  anticipate di trattamento (DAT) giustificate dall’eventualità in cui una persona subisca lesioni  invalidanti con totale inabilità nel condurre la propria vita sociale.

Con la legge del 22/12/2017 n.219 è stato enucleato il diritto da parte del paziente, di rifiutare, in tutto o in parte, le cure sanitarie. Di pari passo è stata, quindi, specificata l’esenzione rispetto alla responsabilità civile e penale del medico curante il quale è formalmente tenuto a rispettare la volontà del paziente.

In breve, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione della futura inabilità può, attraverso, le DAT, esprimere le proprie volontà indicando anche una persona di propria fiducia che lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture.

Come fare?

-Innanzitutto il soggetto deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere;

-Le DAT possono essere redatte in forme diverse: di proprio pugno o sulla base di un modello prestabilito da modificare secondo le proprie esigenze;

-Se le condizioni di salute non permettono di usare le precedenti forme, la persona può esprimere le volontà e “fare biotestamento” attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentano alle persone con disabilità di comunicare. (art. 4, comma 7, legge n. 219/2017)

-le DAT, espresse nel biotestamento, potranno essere rinnovate, modificate o revocate espresse in ogni momento;

-Il testamento biologico è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa;

-La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, indichi altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT oppure attraverso un atto successivo da allegare al testamento biologico. Il fiduciario dovrà, quindi, possedere una copia del biotestamento.

Nei casi in cui le DAT appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica del paziente o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, il medico, in accordo con il fiduciario, potrà disattenderle. 

-Il biotestamento può essere consegnato personalmente presso l’ufficio di stato civile del Comune di residenza e l’ufficiale di stato civile, verificate identità e residenza, provvederà a registrarlo. Il detto atto potrà poi può essere trasformato in atto pubblico rivolgendosi al notaio.

per Studio Legale Setti & Associati

Avv. Paolo Setti

Avv. Sergio Paolo Setti

Avv. Silvia Cocchi

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