La decisione del G.d.P di Frosinone prende le mosse dall’assunto che in costituzione non esista una disposizione che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario (diversamente dallo stato di guerra di cui agli artt.li 78 e 87 cost. che permettono al Governo di arrogarsi poteri normativi peculiari).
Stante ciò, secondo il Giudicante, la dichiarazione dello stato di emergenza del 31/01/2020 è completamente illegittima, e, di conseguenza, illegittime sono le sanzioni comminate dai dpcm susseguitisi nel tempo.
Inoltre, secondo il G.d.P. soltanto l’autorità giudiziaria può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, ne consegue che qualsiasi altra disposizione diversa dal provvedimento di un Giudice incorrerebbe nella illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 13 cost. che così recita: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3] […]”.
Il G.d.P. rifiuta inoltre le argomentazioni secondo cui essendo stati i dpcm, successivamente richiamati in atti aventi forza di legge, quali i decreti legge, questi ultimi possano in qualche modo salvare i dpcm dalla nullità da cui sono affetti, sempre per l’assunto che prevedendo i dpcm norme limitative della libertà personale, queste siano in ogni caso in contrasto con la costituzione.
Occorre, in questa sede precisare che la pronuncia in oggetto è stata resa da un Giudice di Pace ossia di primo grado ed è, quindi, soggetta al normale iter di impugnazioni, che verranno senz’altro effettuate sino a giungere presumibilmente presso la Corte di Cassazione.
Al presente link si potrà trovare la sentenza per esteso: https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Be92d2f08-eef2-4e40-b571-af113b10a00e%7D_giudice-pace-frosinone-sentenza-156-2020.pdf
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